Superbonus 110%, cosa fare per ottenere la detrazione potenziata

Iniziano a delinearsi le regole applicative: i documenti da presentare, le asseverazioni da acquisire, i dati da trasmettere all’Enea

16/07/2020  Vedi Aggiornamento del 11/02/2021
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16/07/2020 – Documenti da presentare prima di iniziare i lavori, asseverazioni e certificazioni rilasciate da professionisti abilitati, modalità di pagamento e documenti da conservare per eventuali controlli. Sono gli adempimenti necessari per usufruire del Superbonus 110% senza incorrere in intoppi.
 
La bozza di decreto interministeriale, attuativa del ddl Rilancio, messa a punto dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, inizia a delineare le regole applicative per poter accedere alla detrazione potenziata.
 
Il testo, che rappresenta una prima bozza e sarà quasi sicuramente soggetto ad ulteriori modifiche, contiene inoltre i tetti di spesa e i massimali di costo per gli interventi che accedono a Superbonus, Ecobonus e Bonus facciate.


 

Superbonus 110%, cosa fare prima di iniziare i lavori

Sarà necessario presentare al Comune, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla richiesta del titolo abilitativo, la relazione tecnica prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/2005. Si tratta di una relazione attestante che il progetto è conforme alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici. Questo adempimento non sarà richiesto in caso di installazione di una pompa di calore di potenza termica fino a 15 kW e di sostituzione di un generatore di calore a bassa efficienza.
 
Bisognerà inoltre acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti e la congruità delle spese da sostenere.
 
Prima dei lavori, è inoltre necessario acquisire un attestato di prestazione energetica (APE) che fotografi la situazione di partenza dell’edificio. Secondo la bozza del decreto, l’APE potrà essere rilasciato da un tecnico abilitato o dal direttore dei lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
 
Gli APE redatti per edifici con più unità immobiliari, si legge nella bozza, saranno chiamati “convenzionali”. Dovranno essere predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Gli indici di prestazione energetica si calcoleranno a partire dagli indici delle singole unità immobiliari. L’indice di prestazione energetica dell’intero edificio sarà determinato calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità immobiliare per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Per gli interventi sugli impianti, se previsto, sarà anche necessario acquisire la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.


 

Superbonus 110%, gli adempimenti dopo i lavori

Dopo aver realizzato gli interventi, dovrà essere acquisito un altro APE che misuri il risultato raggiunto.
 
Le spese dovranno essere pagate con bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
 
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente dovrà trasmettere all’Enea i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi. I dati da indicare sono quelli contenuti negli allegati C e D alla bozza del decreto. Si tratta di elementi che servono ad identificare la tipologia dell’edificio o di impianto su cui sono stati realizzati i lavori e il contribuente che sostiene le spese.
 
All’Enea bisognerà infine trasmettere l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
 
Tutti i documenti dovranno essere conservati dal contribuente ed eventualmente esibiti su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea per i dovuti controlli.

Superbonus 110%, le regole per eseguire correttamente il bonifico

L’Agenzia delle Entrate ricorda gli elementi da indicare per non perdere l’agevolazione

11/02/2021  Vedi Aggiornamento del 22/02/2021
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11/02/2021 - Per avere diritto al superbonus 110% occorre pagare le spese con bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
 
Lo ha precisato dell’Agenzia delle Entrate richiamando la Circolare 24/2020 e ricordando che si possono utilizzare i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Invece, i soggetti che esercitano attività d’impresa non hanno l’obbligo di pagare mediante bonifico.
 




Sui bonifici, al momento dell’accredito dei relativi pagamenti, viene applicata una ritenuta d’acconto (attualmente dell’8%). Qualora la non completa compilazione del bonifico pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, perché mancano dei dati necessari per farlo - chiarisce l’Agenzia -, per non perdere il diritto all’agevolazione, occorre ripetere il pagamento mediante un nuovo bonifico bancario o postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti.
 
L’occasione per ribadire le regole per il corretto pagamento è stata la domanda di un contribuente che ha chiesto se dovesse rifare il pagamento perché nel bonifico fatto per pagare interventi agevolabili con il superbonus 110% non aveva indicato il numero di fattura e temeva, quindi, di perdere l’agevolazione.
 
L’Agenzia ha risposto che non è necessario procedere alla ripetizione del pagamento poiché la mancata indicazione nel bonifico del numero di fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta.
 



Norme correlate

Circolare 08/08/2020 n.24/E

Agenzia delle Entrate - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti (Superbonus 110%)

Superbonus, qual è l’importo massimo dello sconto in fattura che si può ottenere?

L’Agenzia delle Entrate spiega il meccanismo nel caso di acquisto di una casa antisismica

22/02/2021




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22/02/2021 – L’acquirente di una casa antisismica ha diritto al Superbonus sul prezzo di acquisto e, di conseguenza, può ottenere lo sconto immediato in fattura. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, che ha ricordato anche i limiti dell’agevolazione.
 

Superbonus 110% e acquisto di una casa antisismica

Rispondendo ad una domanda, posta da un contribuente alla posta di Fisco Oggi, l’Agenzia ha ricordato che il Superbonus si applica alle spese sostenute dagli acquirenti delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (come individuate dall’Opcm 3519/2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. La detrazione si calcola su un tetto di spesa di 96mila euro.
 
Oltre a beneficiare direttamente della detrazione Irpef, l’acquirente può optare per lo sconto immediato sul prezzo di vendita o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%


 

Superbonus acquisto casa antisismica e sconto in fattura

Tra tutte le opzioni a disposizione del contribuente, quella dello sconto immediato sul prezzo di vendita può rappresentare la scelta più conveniente. Tuttavia, ci sono dei limiti.
 
Con il provvedimento 8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che lo sconto è pari alla detrazione spettante, ma l’importo massimo dello sconto non può superare il corrispettivo dovuto.
 
A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
 
Per fare un esempio, ipotizzando che il prezzo di un immobile ammonti a 70mila euro, l’acquirente potrà beneficiare di uno sconto massimo pari a 70mila euro, mentre il venditore avrà diritto ad un credito di imposta pari a 77mila euro (110% di 70mila).
 
Se, invece, il prezzo di un immobile ammonta a 300mila euro, lo sconto massimo che potrà essere praticato sarà pari a 105.600 euro (110% di 96mila euro, che rappresenta il tetto massimo della detrazione).
 
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Norme correlate

Provvedimento 08/08/2020 n.283847

Agenzia delle Entrate - Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, superbonus 110%)

 

Ordinanza 28/04/2006 n.3519

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone